Art. 55.
(Potestà legislativa esclusiva della Regione).

      1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dal comma 3 dell'articolo 56. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:

          a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari;

          b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

          c) istruzione e formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          d) asili nido e scuola per l'infanzia;

          e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          f) definizione dell'offerta formativa aggiuntiva d'interesse specifico della Regione;

 

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          g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

          h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingui;

          i) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue regionali e minoritarie e loro insegnamento;

          l) governo del territorio, urbanistica ed edilizia;

          m) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici;

          n) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi giudiziari e penitenziari;

          o) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

          p) usi civici;

          q) impianto e tenuta dei libri fondiari;

          r) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

          s) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;

          t) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative;

          u) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

          v) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;

          z) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni;

          aa) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;

          bb) porti e aeroporti turistici;

 

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          cc) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l'emittenza di interesse regionale;

          dd) mercato del lavoro, servizi all'impiego, apprendistato;

          ee) polizia amministrativa locale.

      2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.